Informazioni
| Tutte le informazioni | NEWS | BANCHE | FISCO | ALTRO |
Detrazione per oneri di intermediazione immobiliare.
D.L. nr. 223 del 4/07/06 convertito in Legge nr. 248 del 4/08/06.La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2007, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo, comunque, non superiore a Euro 1.000,00 per ciascuna annualità. Inoltre, se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di Euro 1.000,00, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
Cancellazione automatica delle ipoteche
Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n.40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure ..... Se il creditore, infatti, è un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancarie o finanziarie, dovrà comunicare all'Ufficio del Libro Fondiario (Tavolare), entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo da parte del cliente, e questo provvederà d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca....Abitazione principale
E' quella in cui il contribuente o - a partire dal 2001 - un suo familiare (coniuge, anche separato, ma non divorziato; parenti entro il terzo gardo; affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. La dimora abituale coincide solitamente con la residenza anagrafica; ai fini Ici, ad esempio, per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 8, co. 2 D.lgs 504/1992).L'abitazione principale si caratterizza per l'unicità: lo stesso soggetto non può pertanto avere più abitazioni principali nel medesimo momento.Agevolazioni irpef
Estratto da T.U. art. 3 appr. DPR 6 giugno 2001 Legge n.457 del 5 agosto 1978.Possono fruire della detrazione Irpef tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello stato...
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:
-alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box auto pertinenzialità realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore...
Box auto: senza compromesso addio detrazioni irpef
Senza il compromesso salta la detrazione Irpef del 36%. In pratica, l’acconto pagato dal contribuente per l’acquisto di un’autorimessa pertinenziale all’edificio abitativo senza la stipula e la registrazione del relativo compromesso, non consente al contribuente di fruire del beneficio. E ciò anche se nello stesso anno in cui sono stati corrisposti gli acconti, mediante bonifici bancari, si arriva alla stipula del rogito notarile nel quale vengono menzionati, tra l’altro, i pagamenti già eseguiti a titolo d’acconto da parte dell’acquirente.E’ quanto sancito dalla risposta fornita dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate dell’Emilia Romagna, in data 28/8/2007, a un interpello proposto da due coniugi che intendevano conoscere il corretto comportamento da seguire in sede di redazione della dichiarazione dei redditi.
Gli interpellanti ritenevano di poter accedere alla detrazione del 36% per le spese sostenute per la realizzazione dell’autorimessa pertinenziale all’abitazione, ancorché, antecedentemente (o contestualmente) alla disposizione del bonifico di pagamento dell’acconto, non avessero sottoscritto e registrato alcun compromesso di vendita dell’unità immobiliare, in quanto nel corso dello stesso anno era intervenuto l’atto di compravendita.
Fonte: Italia Oggi