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Il mediatore immobiliare

Accertatevi sempre che il "mediatore immobiliare" che sta trattando l'immobile di vostro interesse, sia regolarmente iscritto alla CC.I.AA e che sia abilitato all'esercizio della professione.
E' un vostro diritto richiedere in qualsiasi momento al vostro interlocutore (mediatore) l'abilitazione alla professione.
Art.35 comma 22 della legge nr. 248 del 4 agosto 2006.
L'articolo intruduce i nuovi adempimenti a carico delle parti contraenti che pongono in essere cessioni di beni immobili.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi le modalità di pagamento del corrispettivo, con l'indicazione dell'assegno, numero, importo e su quale banca è stato emesso, o i dati bancari del bonifico.Lo stesso comma obbliga le parti ad indicare nell'atto notarile se vi sia stata la mediazone attraverso un mediatore, in tal caso dovrà essere indicato il nominativo, il codice fiscale, la partita IVA ed il numero REA dello stesso, l'importo delle provvigioni e le modalità di pagamento etc......
NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE NON FOSSE IN REGOLA CON L'ISCRIZIONE, IL NOTAIO E' OBBLIGATO A FARE SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO COMPETENTE....

Riapertura dei termini per l’edilizia agevolata

La giunta provinciale ha approvato in data 7 marzo 2008, il Piano straordinario di interventi 2008 per l’edilizia agevolata, dettando nuovi criteri per la concessione di contributi per costruzione, acquisto e risanamento di alloggi. Il piano, detta i termini per la presentazione della domanda, il 7 aprile 2008, le agevolazioni e gli indicatori ICEF di riferimento.
Tra le novità, la possibilità di presentare domanda di contributo per tutti coloro che abbiano già acquistato l’immobile o abbiano già iniziato i lavori dal 1 luglio 2005 al 26 marzo 2006 e dal 1 luglio 2006 alla data di apertura dei termini per le domande.
Una grande novità della delibera, della giunta provinciale, sta nel cambiamento della curva dell’indicatore ICEF, con l’assegnazione di un punteggio più basso a colore che hanno redditi da minimo vitale. Si vuole così evitare un eccessivo indebitamento della fascia di popolazione che ha minori possibilità di sostenere un mutuo.
La verifica della persistenza del requisito della condizione economica (ICEF), infine, verrà effettuata solo al momento della presentazione della domanda. Le domande potranno essere presentate dal 7 aprile 2008 al 6 giugno 2008.
Altra novità è relativa all’introduzione di un nuovo limite di spesa ammessa, Euro 150.000,00, per i risanamenti ai fini locativi. Ai nuclei con minori, con disabili e per chi deve ancora acquistare o eseguire i lavori verranno assegnati punti in più, con conseguente aggiornamento dei punteggi che determinano le fasce.
Nel caso di nuove costruzioni, è stata introdotta una franchigia sul patrimonio immobiliare pari al lotto sul quale si intende edificare e ridotta la spesa ammessa.


Certificazione energetica per gli immobili

INTRODUZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La certificazione energetica degli edifici è lo strumento indicato dalla Direttiva Europea2002/91, recepita in Italia con i DLGS 192/2005 e 311/2006, per la sensibilizzazione del mondo dell’edilizia nei confronti delle tematiche del risparmio energetico attraverso l’efficienza degli edifici e degli impianti di riscaldamento.
Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei DLGS 192/2005 e 311/2006, o dei regolamenti regionali, la certificazione è sostituita da un attestato di qualificazione energetica rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Il recepimento della norma ha reso OBBLIGATORIA la redazione del certificato energetico dopo il primo Luglio 2009 per tutti i tipi di interventi realizzati su edifici escluso :
- immobili ricadenti nell'ambito della disciplina inerente il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Nell’attestato di certificazione energetica il professionista analizza il sistema edificio-impianto, valutando le superfici ed i volumi riscaldati, le superfici ed i volumi disperdenti, l’impianto termico in tutte le sue parti (generatore, corpi scaldanti, regolazione, distribuzione) , calcolando gli indici di consumo previsti dalla normativa vigente.


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN TRENTINO
Il Regolamento per la certificazione energetica degli edifici, approvato dalla giunta provinciale nel mese di giugno 2009, sarà in vigore dall’ 1 novembre 2009, e tutte le nuove abitazioni saranno obbligate ad adottare il nuovo standard, che determinerà finalmente il passaggio dall’attestato di qualificazione energertica a quello di certificazione, ponendo fine al lungo periodo transitorio in atto ormai dal 2005 nell’attesa dei regolamenti ufficiali.
Il provvedimento, che porta le firme del presidente Lorenzo Dellai e dell'assessore all'ambiente Alberto Pacher ha già avuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie e attua quanto previsto dalla legge provinciale urbanistica 1/2008.
La certificazione energetica e quella ambientale sono obbligatorie per gli edifici pubblici, mentre per gli edifici privati è obbligatoria, a partire dal primo novembre 2009, la sola certificazione energetica.


IL CERTIFICATO ENERGETICO
L’ Attestato di Certificazione Energetica è il documento che indica il livello di consumo energetico dell'immobile indicandone la classe di appartenenza, secondo la scala riportata nella copertina di questo documento.
Ai fini della classificazione concorrono due componenti :
- l’energia primaria utilizzata per il riscaldamento, che identifica il consumo energetico dell’involucro e il rendimento dell’impianto;
- l’energia primaria per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
L'attestato riporta quindi il fabbisogno specifico globale di energia primaria per le due componenti e quello totale, e la classe energetica di appartenenza. In tal modo, il certificato consente ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e dà raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione;
- sostituzione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- ampliamenti di volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 metri quadrati.


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI ATTI NOTARILI
I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 imponevano che negli atti di compravendita di immobili fosse allegato l’attestato di certificazione energetica, pena la nullità degli atti stessi. Successivamente il d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. (noto come il decreto Calderoli “sulla semplificazione”) abrogava la parte relativa all’annullamento dell’atto nel caso in cui non fosse allegato il certificato, ribadendo comunque che il certificato dovesse essere disponibile e messo a disposizione del compratore. La posizione del consiglio nazionale del notariato a riguardo, prevede che al Notaio compete un ruolo informativo a favore delle parti coinvolte nelle compravendite, cioè un’ illustrazione della disciplina energetica con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. Nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni ricadenti della disciplina, il Notaio informerà le parti, che in mancanza dell’attestato di certificazione energetica non possono essere redatte regolari dichiarazione di fine lavori e agibilità dell’edificio.

LA PROPOSTA DELLO STUDIO
Lo studio di Ingegneria si propone per effettuare certificazioni energetiche degli edifici.
A tale scopo un Ingegnere dello studio si recherà presso l’immobile per effettuare un sopralluogo tecnico funzionale alla raccolta della documentazione necessaria, l’identificazione delle caratteristiche fisiche dell’involucro e le caratteristiche dell’impianto termico.
Saranno anche prospettati al cliente i particolari vantaggi fiscali e contributivi attualmente usufruibili qualora intendesse effettuare successivi interventi di riqualificazione energetica, in particolare :
- la detrazione fiscale del 55% previsti dalla legge finanziaria dello stato italiano fino all’anno 2010 (per interventi su edifici esistenti);
- i contributi previsti dalla Provincia Autonoma di Trento tramite i “Bandi energia”;
- il ”Conto energia” per impianti fotovoltaici.
Lo studio segue da molti anni le tematiche dell’efficienza energetica ed ha maturato una notevole esperienza sul campo, sia nell’analisi degli edifici che nella progettazione impiantistica, volta a minimizzare i consumi realizzando interventi con tempi di ritorno degli investimenti compatibili con gli investimenti effettuati.

QUANTO COSTA
La quantificazione economica della prestazione per fornire l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, può variare in funzione di alcune varabili quali :
- la disponibilità di documentazione relativa alle caratteristiche planivolumetriche dell’edificio quali piante e sezioni, su supporto cartaceo o meglio informatico;
- la disponibilità di informazioni relative all’impianto termico (nel caso di impianto centralizzato si rende necessaria la disponibilità dell’accesso alla centrale termica).

Per fornire una prima indicazione di massima dei costi da affrontare si può fare riferimento alla seguente tabella :

Appartamento-casa unifamiliare : 400 – 600 €
Complessi da 2 a 4 unità : 250 – 300 € per unità
Complessi da 5 a 10 unità : 200 – 250 € per unità
Complessi da 11 a 20 unità : 150 – 200 €
Complessi sopra le 20 unità : Da valutare per singolo caso
Complessi industriali : Da valutare per singolo caso


Lo studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione necessaria.

Ing. Andrea Segatta



Mediatore immobiliare e compromesso

Fatta chiarezza sulla solidarietà dell’imposta di registro. Infatti in base all’articolo 10, co. 1, lettera d-bis) del DPR 131/86 dal 1 gennaio 2007 i mediatori immobiliari sono obbligati a registrare “le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari”.
Siccome gli agenti immobiliari sono anche obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro era doppiamente importate comprendere bene quali fossero le “scritture private autenticate di natura negoziale” da sottoporre a registrazione.
Spesso gli intermediatori immobiliari utilizzano:
• Una lettera d’incarico col la quale il cliente conferisce incarico di procurare la vendita o l’acquisto
• Una proposta con la quale l’acquirente o il venditore che il mediatore immobiliare cerca di indirizzare verso i venditori o acquirenti (potenziali).
Siccome il legislatore nel formulare la norma ha utilizzato l’espressione “scritture …. negoziali”, alcuni interpreti della norma avevano avanzato dubbi in merito ai contratti che effettivamente andavo, o meno, obbligatoriamente registrati.
Con la risoluzione 63/e del 25/2/08 si chiarisce che i documenti prima elencati non sono assolutamente soggetti a registrazione e che sono soggetti a registrazione solo i contratti preliminari stipulati in seguito all’opera del mediatore.






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