Informazioni BANCHE


Tutte le informazioni NEWS BANCHE FISCO ALTRO



Cancellazione automatica delle ipoteche

Con la pubblicazione della Legge 2 aprile 2007, n.40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure ..... Se il creditore, infatti, è un soggetto autorizzato ad esercitare attività bancarie o finanziarie, dovrà comunicare all'Ufficio del Libro Fondiario (Tavolare), entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo da parte del cliente, e questo provvederà d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca....

Nuove regole antiriciclaggio per i pagamenti.

In base alla nuova norma antiriciclaggio(Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr. 231) cambiano le disposizioni per utilizzi di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore.
Assegni bancari, postali e circolari.
Tutti gli assegni, come sopra, di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 emessi a partire dal 30 aprile 2008, dovranno recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di NON TRASFERIBILITA’. Sempre dalla stessa data gli assegni bancari e postali, di qualsiasi importo, emessi all’ordine del traente (a me medesimo o a mio proprio) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane.
Assegni bancari liberi.
Dal 30 aprile 2008 le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasceranno assegni riportanti la clausola “NON TRASFERIBILE” Il cliente, tuttavia, potrà richieder in forma scritta il rilascio di assegni bancari in forma libera, utilizzabili esclusivamente per importi inferiori ad Euro 5.000,00 (fatta eccezione per gli assegni emessi a favore di banche o Poste Italiane). In tal caso il richiedente dovrà pagare un’imposta di bollo di Euro 1.50 per ciascun assegno o vaglia richiesto e, in caso di girata, sarà obbligatorio indicare, pena la nullità, il codice fiscale del girante, indipendentemente dall’importo del titolo.
Denaro Contante
Dal 30 aprile 2008 sarà vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito a risparmio al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera (certificati di deposito ad esempio), effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia superiore ad Euro 5.000,00. Il trasferimento potrà essere eseguito per tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Posta Italiane.
Libretti al Portatore
Dal 30 aprile 2008 il saldo dei libretti al portatore non potrà essere superiore ad Euro 5.000,00. Dalla stessa data non sarà più possibile aprire nuovi libretti al portatore in forma anonima. I libretti al portatore con il soldo superiore ad Euro 5.000,00 dovranno essere estinti o alternativamente dovrà essere ridotto il saldo al di sotto del predetto limite entro il 30 giugno 2009.






Footer