Obbligo della certficazione energetica per gli immobili


La certificazione energetica degli edifici è lo strumento indicato dalla Direttiva Europea2002/91, recepita in Italia con i DLGS 192/2005 e 311/2006, per la sensibilizzazione del mondo dell’edilizia nei confronti delle tematiche del risparmio energetico attraverso l’efficienza degli edifici e degli impianti di riscaldamento.
Fino all'emanazione dei decreti attuativi dei DLGS 192/2005 e 311/2006, o dei regolamenti regionali, la certificazione è sostituita da un attestato di qualificazione energetica rilasciato dal progettista dell’edificio o dal direttore dei lavori.
Il recepimento della norma ha reso OBBLIGATORIA la redazione del certificato energetico dopo il primo Luglio 2009 per tutti i tipi di interventi realizzati su edifici escluso :
- immobili ricadenti nell'ambito della disciplina inerente il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
Nell’attestato di certificazione energetica il professionista analizza il sistema edificio-impianto, valutando le superfici ed i volumi riscaldati, le superfici ed i volumi disperdenti, l’impianto termico in tutte le sue parti (generatore, corpi scaldanti, regolazione, distribuzione) , calcolando gli indici di consumo previsti dalla normativa vigente.


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN TRENTINO
Il Regolamento per la certificazione energetica degli edifici, approvato dalla giunta provinciale nel mese di giugno 2009, sarà in vigore dall’ 1 novembre 2009, e tutte le nuove abitazioni saranno obbligate ad adottare il nuovo standard, che determinerà finalmente il passaggio dall’attestato di qualificazione energertica a quello di certificazione, ponendo fine al lungo periodo transitorio in atto ormai dal 2005 nell’attesa dei regolamenti ufficiali.
Il provvedimento, che porta le firme del presidente Lorenzo Dellai e dell'assessore all'ambiente Alberto Pacher ha già avuto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie e attua quanto previsto dalla legge provinciale urbanistica 1/2008.
La certificazione energetica e quella ambientale sono obbligatorie per gli edifici pubblici, mentre per gli edifici privati è obbligatoria, a partire dal primo novembre 2009, la sola certificazione energetica.


IL CERTIFICATO ENERGETICO
L’ Attestato di Certificazione Energetica è il documento che indica il livello di consumo energetico dell'immobile indicandone la classe di appartenenza, secondo la scala riportata nella copertina di questo documento.
Ai fini della classificazione concorrono due componenti :
- l’energia primaria utilizzata per il riscaldamento, che identifica il consumo energetico dell’involucro e il rendimento dell’impianto;
- l’energia primaria per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria.
L'attestato riporta quindi il fabbisogno specifico globale di energia primaria per le due componenti e quello totale, e la classe energetica di appartenenza. In tal modo, il certificato consente ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio e dà raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione;
- sostituzione edilizia;
- demolizione e ricostruzione;
- ampliamenti di volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 metri quadrati.


LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI ATTI NOTARILI
I decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 imponevano che negli atti di compravendita di immobili fosse allegato l’attestato di certificazione energetica, pena la nullità degli atti stessi. Successivamente il d.l. 112/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. (noto come il decreto Calderoli “sulla semplificazione”) abrogava la parte relativa all’annullamento dell’atto nel caso in cui non fosse allegato il certificato, ribadendo comunque che il certificato dovesse essere disponibile e messo a disposizione del compratore. La posizione del consiglio nazionale del notariato a riguardo, prevede che al Notaio compete un ruolo informativo a favore delle parti coinvolte nelle compravendite, cioè un’ illustrazione della disciplina energetica con particolare riferimento agli aspetti della dotazione e della consegna del documento. Nel caso di nuovi edifici o di ristrutturazioni ricadenti della disciplina, il Notaio informerà le parti, che in mancanza dell’attestato di certificazione energetica non possono essere redatte regolari dichiarazione di fine lavori e agibilità dell’edificio.

LA PROPOSTA DELLO STUDIO
Lo studio di Ingegneria si propone per effettuare certificazioni energetiche degli edifici.
A tale scopo un Ingegnere dello studio si recherà presso l’immobile per effettuare un sopralluogo tecnico funzionale alla raccolta della documentazione necessaria, l’identificazione delle caratteristiche fisiche dell’involucro e le caratteristiche dell’impianto termico.
Saranno anche prospettati al cliente i particolari vantaggi fiscali e contributivi attualmente usufruibili qualora intendesse effettuare successivi interventi di riqualificazione energetica, in particolare :
- la detrazione fiscale del 55% previsti dalla legge finanziaria dello stato italiano fino all’anno 2010 (per interventi su edifici esistenti);
- i contributi previsti dalla Provincia Autonoma di Trento tramite i “Bandi energia”;
- il ”Conto energia” per impianti fotovoltaici.
Lo studio segue da molti anni le tematiche dell’efficienza energetica ed ha maturato una notevole esperienza sul campo, sia nell’analisi degli edifici che nella progettazione impiantistica, volta a minimizzare i consumi realizzando interventi con tempi di ritorno degli investimenti compatibili con gli investimenti effettuati.

QUANTO COSTA
La quantificazione economica della prestazione per fornire l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, può variare in funzione di alcune varabili quali :
- la disponibilità di documentazione relativa alle caratteristiche planivolumetriche dell’edificio quali piante e sezioni, su supporto cartaceo o meglio informatico;
- la disponibilità di informazioni relative all’impianto termico (nel caso di impianto centralizzato si rende necessaria la disponibilità dell’accesso alla centrale termica).

Per fornire una prima indicazione di massima dei costi da affrontare si può fare riferimento alla seguente tabella :

Appartamento-casa unifamiliare : 400 – 600 €
Complessi da 2 a 4 unità : 250 – 300 € per unità
Complessi da 5 a 10 unità : 200 – 250 € per unità
Complessi da 11 a 20 unità : 150 – 200 €
Complessi sopra le 20 unità : Da valutare per singolo caso
Complessi industriali : Da valutare per singolo caso


Lo studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione necessaria.

Ing. Andrea Segatta


Indietro
Footer